Inadimplenti non est adimplendum

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Il brocardo inadimplenti non est adimplendum, in italiano all'inadempiente non è dovuto l'adempimento, esprime un principio di diritto presente in vari ordinamenti: ciascuna delle parti di un contratto con prestazioni corrispettive può non adempiere la propria obbligazione ove l'altra parte si rifiuti di adempiere la propria.[1]

Ambito di applicazione

Il principio è espresso, per l'ordinamento italiano, nell'articolo 1460 del Codice civile, ma non si estende agli atti autoritativi sottoposti al diritto amministrativo[2].

Il medesimo principio è vigente anche nel diritto internazionale[3].

Tale principio può essere derogato di comune accordo dalle parti con la clausola solve et repete che obbliga un contraente prima ad adempiere puntualmente e poi ad agire nei confronti dell'altro eventualmente inadempiente.

Diritto processuale

Il precipitato processuale dell'eccezione inadimplenti è, di solito, la domanda riconvenzionale[4] proposta dal convenuto per reagire alla pretesa dell'attore con una contro-pretesa.

Note

  1. ^ www.brocardi.it
  2. ^ In base al consolidato orientamento giurisprudenziale, "l'eccesso di potere per disparità di trattamento non è configurabile quando il termine di raffronto consiste in precedenti atti non conformi a legge, essendo evidente che colui che sia stato illegittimamente escluso da un determinato beneficio non può invocare l'eventuale illegittimità commessa a favore di altri al fine di ottenere che essa venga compiuta anche in proprio favore" (così, fra le più recenti sentenze del giudice amministrativo, Cons. Stato, Sez. II, 17/06/2022, (ud. 24/05/2022, dep. 17/06/2022), n.4997; cfr. anche Sez. VI, n. 1613/2022, Sez. V. n. 8718/2019 e l'ulteriore giurisprudenza ivi richiamata).
  3. ^ Art.60 par. 1 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969, testo completo su Wikisource).
  4. ^ E. Vullo, La domanda riconvenzionale nel processo ordinario di cognizione, Milano, 1995.
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